L’amministratore di condominio da sempre riveste un ruolo centrale nella vita della comunità condominiale: raccoglie informazioni, gestisce comunicazioni, cura la sicurezza e la corretta conservazione dei dati. Tuttavia, la condivisione di dati personali – anche semplici contatti – obbliga a riflettere attentamente sui profili privacy. Il recente provvedimento n. 209/2025 del Garante per la protezione dei dati personali introduce un orientamento preciso e vincolante sul ruolo e sui compiti dell’amministratore in materia di trattamento dati.
Il contesto: consultazione pubblica e Documento di indirizzo
Nel maggio 2025, il Garante ha aperto una consultazione pubblica sul trattamento dei dati nel contesto condominiale, invitando a riflettere su ruoli, responsabilità, misure di mitigazione e governance del trattamento in questo ambito . Il Documento di indirizzo traccia un quadro di riferimento chiaro per individuare chiaramente chi, tra amministratore, assemblea e condòmini, decide «cosa, dove, come» fare in materia di dati personali.
Ruolo dell’amministratore: titolare, responsabile o incaricato?
Secondo la ricostruzione dell’Autorità:
- L’amministratore non è automaticamente titolare del trattamento: questa figura rimane, in sede assembleare, la comunità dei condòmini, attraverso decisioni collegiali sull’ordine del giorno.
- Al contrario, l’amministratore può essere configurato come responsabile o incaricato, incaricato di attuare le decisioni assembleari che comportano trattamento dati.
- Quando l’assemblea formalmente lo designa come tale, l’amministratore assume l’obbligo di redigere un atto scritto che ne definisca compiti, finalità e modalità operative, nonché di fornire una adeguata informativa ai condòmini e agli altri soggetti coinvolti.
Principi di minimizzazione e necessità delle informazioni
Il Garante richiama il principio di minimizzazione dei dati: l’amministratore può trattare solo i dati strettamente pertinenti e necessari allo svolgimento delle sue funzioni. In questo senso, non è consentito diffondere liberamente numeri di telefono o indirizzi email, a meno che non ve ne sia necessità, urgenza o consenso esplicito della persona interessata .
Ad esempio, nei verbali assembleari possono comparire i nominativi dei partecipanti e l’indicazione delle loro quote millesimali, ma non è ammesso pubblicare elenchi di morosi né commenti su comportamenti personali (come “non partecipa mai” o “è spesso assente”), che non costituiscono dati necessari al perseguimento degli scopi condominiali.
Consenso, urgenza e obblighi comunicativi
Il Garante specifica che l’uso di recapiti personali (telefono, email, ecc.) è lecito solo se espressamente previsto dall’interessato o in presenza di situazioni documentabili di urgenza (ad esempio guasti alla caldaia condivisa). In ogni altro caso, è necessario il consenso esplicito .
Inoltre, l’amministratore deve garantire che tutti coloro per cui tratta dati – condòmini, fornitori, dipendenti – ricevano un’informativa privacy chiara e comprensibile, contenente scopi, modalità, basi giuridiche e misure di tutela, coerentemente con quanto previsto dal GDPR.
Protezione delle informazioni: spazi fisici e digitali
Il Documento di indirizzo sottolinea anche l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate, sia per i supporti cartacei sia per quelli digitali. Ciò comporta l’adozione di accorgimenti tecnici e organizzativi, come l’archiviazione protetta, la gestione sicura delle credenziali di accesso e la predisposizione di backup regolari. Qualunque cedimento in questo ambito può esporre l’amministratore a sanzioni, non solo civili ma anche amministrative, in caso di violazioni della privacy.
Ruolo dell’assemblea: titolarità e responsabilità condivisa
Per il Garante, l’assemblea condominiale resta la titolare del trattamento, poiché decide collegialmente su tematiche che implicano il trattamento dei dati: nomina e compiti dell’amministratore, diffusione delle comunicazioni, gestione delle morosità. In tale veste, l’assemblea è responsabile dell’adozione delle misure necessarie per la conformità al GDPR, inclusa la nomina formale dell’amministratore come responsabile o incaricato.
Verso un contesto condominiale più consapevole
Queste novità richiedono un cambio di mentalità nell’ambito condominiale. L’amministratore deve operare in modo più strutturato, con processi formali per gestire i dati: redazione di informative, atti di nomina, procedure per gestione dei dati sensibili, consenso, cancellazioni, backup e conservazione. Occorre inoltre considerare la figura del Data Protection Officer (DPO), che può essere nominato nei casi previsti – ad esempio per grandi condomìni o se i trattamenti prevedono attività regolari e sistematiche su dati sensibili .
Perché queste misure sono necessarie?
Il mondo condominiale comporta l’implicito trattamento di dati personali: contatti, documenti, quote, comunicazioni, richieste di accesso agli spazi comuni. La crescente digitalizzazione – trasmissione delle delibere via email, archiviazione su cloud, uso di piattaforme di gestione – rende indispensabile garantire che tali dati non siano accessibili non autorizzati né impiegati per scopi non previsti.
Vantaggi di un approccio GDPR-compliant
Un’amministrazione condominiale attenta alla privacy non solo evita rischi sanzionatori, ma migliora il rapporto di fiducia con i condòmini, favorisce la trasparenza gestionale e contribuisce a minimizzare conflitti. Qui entra in gioco anche il ruolo della B.G.T. Data Consulting, che può supportare l’amministratore e l’assemblea nello sviluppo di:
- Templete per informative, consenso e nomine scritte
- Policy per la gestione accessi e la sicurezza dei sistemi digitali
- Formazione GDPR per responsabilizzare il personale e gli stakeholder
- Monitoraggio delle attività e gestione dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, cancellazione)
Conclusioni
Il provvedimento 209/2025 del Garante rappresenta un importante punto di svolta: chiarisce ruoli, responsabilità e adempimenti in uno degli ambiti più delicati e quotidiani, aggravato da una complessità normativa spesso sottovalutata. Amministratori e assemblee sono chiamati a dare concretezza ai principi di responsabilizzazione e minimizzazione, integrando in modo sistematico la protezione dei dati nella vita condominiale.
La tutela della privacy nel condominio non è un mero adempimento burocratico, ma una leva decisiva per valorizzare la qualità dei servizi, la fiducia reciproca e la gestione responsabile delle comunità abitative. B.G.T. Data Consulting è a disposizione per affiancare amministratori e stakeholder in questo percorso di conformità, efficienza e consapevolezza normativa. Contattaci per una consulenza dedicata o una verifica personalizzata del tuo contesto condominiale.


